ELEZIONI PER IL RINNOVO DEI COMPONENTI DEL COMITATO DEI DELEGATI DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE PER IL QUADRIENNIO 2027 – 2030
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Ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs.28/2010, all'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti.
Considerato che per l'istituto della Mediazione non vige la sospensione feriale delle attività, si avvisa che le domande di mediazione depositate tra la data dell'11 luglio 2024 e il 21 luglio 2024 avranno necessariamente fissato il primo incontro tra le parti nel mese di agosto, in prossimità della settimana di ferragosto.
Per tale motivo, si invitano i sigg. Avvocati a depositare domande di mediazione in tale periodo solo ove strettamente necessario in ragione della pendenza di termini di decadenza.