Presidenza del Tribunale di Palermo – “Estensione della sospensione temporanea dell’utilizzo dell’applicativo APP agli atti per i quali il deposito è divenuto obbligatorio dal giorno 01/01/2026”

Decreto n. 141/2026 – “Proroga delle disposizioni ex art.175 bis comma 4 c.p.p, per l’adozione ed il deposito di atti, documenti, richieste e memorie retativi alle fasi processuali di cui al Libro V titolo IX, libro VI titoli II, V e V bis ed al giudizio dibattimentale e predibattimentale, nonché per i riti speciali di cui al Libro V Titoli I, III e IV.”

Decreto n. 142/2026 – “Proroga sino al 31 dicembre 2026 delle disposizioni già stabilite con il decreto presidenziale n. 227 del 2025 inerenti all’utilizzo dell’applicativo APP da parte di soggetti abilitati esterni”

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Ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs.28/2010, all'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti. Considerato che per l'istituto della Mediazione non vige la sospensione feriale delle attività, si avvisa che le domande di mediazione depositate tra la data dell'11 luglio 2024 e il 21 luglio 2024 avranno necessariamente fissato il primo incontro tra le parti nel mese di agosto, in prossimità della settimana di ferragosto. Per tale motivo, si invitano i sigg. Avvocati a depositare domande di mediazione in tale periodo solo ove strettamente necessario in ragione della pendenza di termini di decadenza.