FORMAZIONE

Nell’esercizio della professione, l’avvocato è tenuto a realizzare il principio di competenza a vantaggio dell’interesse pubblico – e quindi dei cittadini – alla corretta prestazione professionale ed alla migliore amministrazione della giustizia.

A questo fine, è tenuto a curare la formazione nell’arco di tutta la vita professionale.

Il dovere di formazione continua è stato dapprima introdotto nel Codice deontologico forense e disciplinato dal CNF con un proprio regolamento adottato a luglio 2007.

Ora tale dovere è consacrato, divenendo obbligo di legge, nell’articolo 11 della Nuova disciplina dell’ordinamento professionale forense (Legge 247/2012) e nel regolamento CNF attuativo della riforma (n. 6/2014); oltre che nel Nuovo Codice deontologico forense.

In questa sezione sono pubblicati i regolamenti che sovraintendono all’adempimento di tale obbligo, tenendo conto dell’ avvicendarsi delle normative avvenuto il primo gennaio 2015. Sono pubblicati anche le circolari e gli altri documenti utili per orientarsi.

Fase transitoria

Si specifica che in fase di prima applicazione del nuovo regolamento, per gli avvocati e praticanti abilitatati che risultino già iscritti negli albi alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento, il primo periodo di valutazione triennale decorre dal primo gennaio 2014. Inoltre, ai fini della maturazione dei crediti formativi, sono fatti salvi gli eventi già accreditati secondo le disposizioni previgenti.

Dal 2007, anno di entrata in vigore del previgente Regolamento per la formazione continua del CNF (successivamente sostituito dal Regolamento CNF n.6/2014, in vigore dal 1° gennaio 2015), l’Unità operativa per la formazione continua e l’assegnazione dei crediti formativi svolge per conto del Consiglio Nazionale Forense l’istruttoria preliminare sulle istanze di accreditamento in materia di formazione professionale continua inoltrate al CNF, aventi ad oggetto le attività formative di cui all’art. 3 del Regolamento per la formazione continua (Regolamento CNF n.6/2014). L’Unità operativa, rapportandosi al Coordinatore della Commissione centrale per l’accreditamento della formazione del CNF, verifica l’ammissibilità delle istanze pervenute e dà comunicazione dell’esito ai soggetti richiedenti. Su direttive della Commissione, inoltre, assiste e soddisfa le esigenze informative di professionisti, enti, organizzazioni e Consigli territoriali dell’Ordine.

Referente per la Formazione è l’avv. Ivana Mazzola

CONTATTI

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Apertura al pubblico
Lunedi 09:00 – 11:00 (solo Avvocati)
Martedi CHIUSO
Mercoledi 09:00 – 12:00 (solo Pubblico esterno)
Giovedi CHIUSO
Venerdi 09:00 – 11:00 (solo Avvocati)

Canale COA – YouTube

Il COA ha creato un canale YouTube nel quale potrai rivedere i webinar che si sono già svolti.

La visualizzazione degli eventi non comporterà il riconoscimento di crediti ai fini dell’adempimento dell’obbligo formativo.

Clicca qui per rivedere gli eventi formativi

MODULISTICA E NORMATIVA

NORMATIVA

 

IN EVIDENZA

Ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs.28/2010, all'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti. Considerato che per l'istituto della Mediazione non vige la sospensione feriale delle attività, si avvisa che le domande di mediazione depositate tra la data dell'11 luglio 2024 e il 21 luglio 2024 avranno necessariamente fissato il primo incontro tra le parti nel mese di agosto, in prossimità della settimana di ferragosto. Per tale motivo, si invitano i sigg. Avvocati a depositare domande di mediazione in tale periodo solo ove strettamente necessario in ragione della pendenza di termini di decadenza.