ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PALERMO

Iscritto presso il Registro del Ministero della Giustizia il 26/03/2011 al n.196


AVVISO CRITICITA' DEPOSITO ISTANZE FINE GIUGNO 2026/LUGLIO 2026 PER TERMINI FISSAZIONE I INCONTRO EX ART.8

Si ricorda che, in ottemperanza all'art 8 D.Lgs 28/10 e successive modifiche: "il primo incontro tra le parti deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda". Pertanto, atteso che "il procedimento di mediazione NON è soggetto a sospensione feriale"(art.6, comma 2), per tutte le istanze di mediazione depositate nel periodo compreso fra il 26 giugno 2026 e il 30 luglio 2026, questo Organismo di Mediazione dovrà necessariamente, PER LEGGE, fissare il primo incontro nel mese di agosto 2026/ prima settimana di settembre 2026. Pertanto, anche in considerazione della chiusura estiva degli uffici, si invitano i Signori Avvocati a voler tener conto dei suddetti termini ove le parti assistite o i difensori medesimi NON siano disponibili ad intervenire in mediazione nel mese di agosto 2026/prima settimana di settembre 2026.


AVVISO CHIUSURA SEGRETERIA OMF PERIODO ESTIVO AGOSTO 2026

Si avvisa che la Segreteria dell’Organismo di Mediazione Forense del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo resterà chiusa dal giorno 10 agosto 2026 al giorno 24 agosto 2026. Le domande di mediazione eventualmente depositate tra le ore 13:00 del 07 agosto 2026 e il 24 agosto 2026, verranno gestite a partire dal giorno 25 agosto 2026 e, da quella data, verrà dato corso alle comunicazioni di cui all'art 8, comma 1 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28. Resta inteso che, durante il periodo di chiusura, la segreteria è esentata da qualsivoglia responsabilità legata all'invio delle comunicazioni alle parti chiamate. Ove vi sia urgenza di avviare un procedimento di mediazione durante il periodo di chiusura ( es. scadenza del termine per l'impugnativa di delibera condominiale), atteso che la Segreteria NON potrà effettuare la notifica dell'invito in mediazione nei termini, si consiglia di informare formalmente, a mezzo PEC e/o a mezzo raccomandata a/r, controparte (es. l'Amministratore del Condominio) dell'avvenuto deposito dell'istanza di mediazione ( indicando l'Organismo adito), allegando prova dell'invio del deposito dell'istanza ( copia PEC inviata all'Organismo e ricevute di accettazione e consegna) unitamente a copia dell'istanza di mediazione depositata. Invero si ricorda che, ai sensi dell'art. 8 co. 2 del Decreto legislativo n. 28 / 2010 s.s.m.i. ., "dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte può a tal fine comunicare all’altra parte la domanda di mediazione già presentata all’organismo di mediazione, fermo l’obbligo dell’organismo di procedere ai sensi del comma 1" .


AVVISO TERMINI FISSAZIONE I INCONTRO EX ART.8

Si ricorda che, in ottemperanza all'art 8 D.Lgs 28/10 e successive modifiche: "il primo incontro tra le parti deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda" e che "il procedimento di mediazione NON è soggetto a sospensione feriale"(art.6, comma 2),

 

L’Organismo di Mediazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Palermo svolge attività di mediazione posta in essere da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole sia per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta nei limiti previsti dal Regolamento, sia per la risoluzione della stessa in tutte le controversie in materia di diritti disponibili.

Il servizio di mediazione viene offerto in favore di tutti coloro che intendano fruire dell’attivitò che l’Organismo pone in essere per la composizione di controversie che intercorrano tra privati, tra privati ed imprese, associazioni o enti (privati o pubblici), anche a mezzo dell’utilizzo dei risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell’articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia.

L’Organismo svolge le sue funzioni nella sede legale istituita presso il Tribunale di Palermo e nei locali messi a disposizione dal Presidente del Tribunale di Palermo, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 28/2010. Le sedute di mediazione potranno essere svolte anche presso sedi secondarie o presso gli studi dei mediatori.

Organismo di Mediazione Forense:

Responsabile OMF: Avv.  Giuseppe Siino

Componenti:  Avv.Ivana Mazzola, Avv. Alfredo Geraci, Avv. Maria Saia, Avv. Luciano Termini, Avv. Giuseppe Varisco

IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE DOPO LA RIFORMA CARTABIA

L’Organismo Congressuale Forense ha predisposto un breve Vademecum sulla MEDIAZIONE alla luce dei correttivi alla Riforma Cartabia da mettere a disposizione degli iscritti.

L’elaborato si rivolge all’avvocato-mediatore ed all’avvocato che assiste la parte in mediazione e si propone di divenire un agile strumento di consultazione da utilizzare nel corso di un procedimento che, nel tempo, è stato assoggettato a una normativa sempre più analitica. Da qui l’idea di una guida da tenere a portata di mano che, pur senza alcuna pretesa di esaustività̀, possa fornire, in maniera semplice ed immediata, le principali informazioni in materia.

⇒VADEMECUM MEDIAZIONE  

ALLEGATI

 
Per la presentazione dell’istanza di AVVIO MEDIAZIONE dovrà essere utilizzato il relativo modulo editabile / non editabile disponibile sul sito web istituzionale del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo.

Dopo la compilazione è necessario salvare il file in formato “pdf” ed inviarlo via PEC all’indirizzo: mediazione@pecavvpa.it unitamente a: copia del documento di riconoscimento e tessera sanitaria dell’istante/degli istanti, copia della contabile di eseguito bonifico delle spese di avvio (ovvero copia del provvedimento di Ammissione al G.P.) nonché l’eventuale documentazione relativa alla controversia oggetto della mediazione. Diversamente l’istanza non potrà essere presa in considerazione.

Dopo l’invio del modulo la Segreteria dell’Organismo di Mediazione provvederà ad inviare – tramite PEC – la nota di acquisizione (iscrizione a ruolo) dell’istanza.

Il d.m. 24 ottobre 2023, n. 150 (G.U. n. 255 del 31/10/2023), in attuazione delle disposizioni del d.lgs. 28/2010 modificate dalla Riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022), ha previsto, all’art. 46, le seguenti disposizioni transitorie in tema di spese di mediazioni:

“Alle mediazioni con domanda presentata dal 15 novembre 2023 (data di entrata in vigore del d.m. 150/2023), fino all’approvazione dell’istanza di adeguamento dell’Organismo ai requisiti di iscrizione previsti dal d.m. 150/2023, si applicano le nuove regole relative alle spese di mediazione degli organismi pubblici ( creare link di collegamento con allegato “TARIFFARIO SPESE DI MEDIAZIONE ALLA LUCE DEL DM 150-2023) (CAPO V, art 28 c.4 e 5 , art. 31, cc. 1,2 e 4; Tabella Allegato A, d.m. 150/2023);

Alle mediazioni con domanda presentata in data anteriore al 15 novembre 2023 continuano ad applicarsi gli importi determinati in base alla precedente normativa ( creare link di collegamento con allegato “TARIFFARIO PER MEDIAZIONI DEPOSITATE PRIMA DEL 15.11.2023) ”.

Il pagamento delle spese di avvio mediazione dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario sulle seguenti coordinate bancarie:

Bonifico Bancario su c/c intestato a: ORDINE AVVOCATI PALERMO

Codice IBAN                       IT65C0100504773000000000951

Causale bonifico               spese avvio mediazione nome istante c\ nome controparte

In caso in cui la parte abbia i requisiti per beneficiare del Patrocinio a spese dello Stato, la stessa è dispensata dal pagamento delle suddette indennità ma dovrà depositare, al posto della contabile di eseguito bonifico ,copia del Provvedimento di Ammissione Provvisoria al Patrocinio a spese dello Stato ( specifico per la Mediazione) rilasciata dal Consiglio dell’Ordine ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 ovvero, ove non ancora acquisito, prova di avvenuto deposito dell’istanza di ammissione presso il Consiglio dell’Ordine ( copia istanza depositata e numero di protocollo del COA), in difetto dei quali il procedimento non potrà essere avviato.

A seguito dell’entrata in vigore del D.M. 150/2023, per l’avvio del procedimento( e per l’adesione), la parte è tenuta a versare “ un importo a titolo di indennità oltre alle spese vive(…)L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione “(D.M. 150/23, capo V, art 28, comma 1-8)

Pertanto, come previsto all’art 28, cc. 4 e 5, le spese di avvio dovute sono calcolate in base al valore della controversia, come dichiarato in istanza, secondo la seguente tabella:

Nelle materie per cui l’instaurazione del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale o quando è demandata dal Giudice (riduzione di 1/5) :

VALORE DELLA LITE                                  SPESE DI AVVIO           (indennità 1° incontro)         Totale da versare (IVA INCLUSA)

Fino a Euro 1.000:                                     € 32,00+ IVA (39,04)       +   € 48,00 + IVA (58,56)          =   €       97,60
da € 1.000,01 ad € 50.000,00:                 € 60,00+ IVA (73,20)     +     € 96,00 + IVA (117,12)        =   €     190,32
oltre € 50.000,00:                                      € 88,00+ IVA (107,36)    +   € 136,00+ IVA (165,92)       =    €    273,28
Indeterminato basso:                                € 88,00+ IVA (107,36)   +     € 48,00 + IVA (58,56)          =   €    165,92
Indeterminato medio:                                € 88,00+ IVA (107,36)  +     € 96,00 + IVA (117,12)        =   €     224,48
Indeterminato alto:                                    € 88,00+ IVA (107,36)   +   € 136,00+ IVA (165,92)       =     €    273,28

All’importo dovuto per spese di avvio + spese di mediazione, andrà aggiunto l’importo pari ad € 7,00 per ogni raccomandata a/r che l’organismo di mediazione dovrà effettuare per notificare l’invito in mediazione al/i soggetto/i da invitare.

Nelle materie per cui l’instaurazione del procedimento di mediazione è, invece, volontaria/facoltativa, NON sarà applicata la riduzione di 1/5 prevista dalla normativa e l’indennità da versare per il deposito dell’istanza è da calcolare secondo la seguente tabella :

VALORE DELLA LITE                                  SPESE DI AVVIO                indennità 1° incontro                                                                                                                                                                                                                          Totale da versare (IVA INCLUSA)

Fino a Euro 1.000:                                     € 40,00 + IVA (48,80)     +   € 60,00 + IVA (73,20) =         €     122,00
da € 1.000,01 ad € 50.000,00:                 € 75,00 + IVA (91,50)     +   € 120,00 + IVA (146,40) =     €     237,90
oltre € 50.000,00:                                    € 110,00 +IVA (134,20)   +   € 170,00 + IVA (207,40) =      €     341,60
Indeterminato basso:                             € 110,00 +IVA (134,20)  +   € 60,00 + IVA (73,20)   =           €     207,40
Indeterminato medio:                            € 110,00 +IVA (134,20)  +   € 120,00 + IVA (146,40)   =       €     280,60
Indeterminato alto:                                 € 110,00 +IVA (134,20)  +   € 170,00 + IVA (207,40)   =        €     341,60

 
   
   
   
   
   
   

 

INFORMATIVA INCONTRI IN MODALITA’ TELEMATICA

Si avvisa che, salvo per le Parti e/o Avvocati che non risiedono nel circondario, l’incontro in presenza è stato ripristinato quale modalità di svolgimento principale anche per la maggiore efficacia e ai fini di un concreto “incontro fra le parti”.

Tuttavia, come previsto dalla Legge, ove si intenda partecipare al procedimento da remoto, tutte le parti che prendono parte all’incontro telematico, per poter sottoscrivere i verbali di mediazione, dovranno dotarsi di firma elettronica certificata o, quanto meno, essere in possesso del c.d. SPID di secondo livello.

Lo scrivente Organismo di Mediazione mette a disposizione delle parti l’utilizzo della piattaforma UNIMATICA-Easyprocess che consente lo svolgimento dell’incontro telematico con contestuale sottoscrizione digitale del verbale e relativa conservazione a norma in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti.

La suddetta piattaforma, tuttavia, richiede come requisito indispensabile per l’accesso che tutti i partecipanti all’incontro siano muniti di TOKEN (dispositivo/chiavetta di firma digitale) ovvero di SPID (per le parti-privati che in genere non sono in possesso di token) e che ciascuno si colleghi da un proprio PC/dispositivo.

 Si invita a prendere visione del file allegato contenente le istruzioni per l’utilizzo della piattaforma UNIMATICA- easyprocess

unitamente alla specifiche indicazioni operative estratte dal manuale d’utilizzo.

Pertanto, ove la parte assistita non abbia a disposizione un proprio PC per effettuare il video-collegamento ovvero ove, pur avendo un proprio PC, NON sia in possesso di SPID, questi NON potrà partecipare validamente all’incontro telematico sulla piattaforma UNIMATICA, salvo dotarsi di proprio dispositivo di firma digitale.

 

Gli Avvocati che abbiano conseguito il titolo di Mediatore civile in ottemperanza all’art. 8 DM 150/2023 potranno presentare domanda di inserimento nell’Elenco dei Mediatori tenuto da questo Organismo di Mediazione Forense tramite istanza in forma libera da inoltrare a mezzo PEC all’indirizzo mediazione@pecavvpa.it.

A pena di inammissibilità dovranno essere indicati le generalità del richiedente( NOME , COGNOME, DATA E LUOGO DI NASCITA, CODICE FISCALE) , Foro di appartenenza, numero di PARTITA IVA, domicilio professionale e numero di telefonia mobile,  specificando eventuale iscrizione come Mediatore già presso altro/i organismo/i di Mediazione ( se sì, indicare quanti e quali, specificandone la denominazione).

Alla predetta istanza di inserimento dovranno essere allegati i seguenti documenti:

  • copia documento di riconoscimento in corso  di validità e tessera sanitaria;
  • Breve CV professionale
  • Copia attestato svolgimento corso di formazione/aggiornamento ai sensi dell’art.8 DM 150/2023

Non appena pervenuta la suddetta documentazione, la segreteria dell’Organismo di Mediazione provvederà a trasmettere modulo ministeriale da sottoscrivere digitalmente e restituire all’Organismo al fine della definizione della procedura telematica di iscrizione all’interno della piattaforma ministeriale dedicata agli Organismi di Mediazione.

CONVENZIONE ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE-ORDINE AVVOCATI PALERMO CON CONCIULIM A.D.R. -ALTA SCUOLA DI FORMAZIONE LEGALE

CORSO DI ADEGUAMENTO E AGGIORNAMENTO da 18/h  per l’iscrizione/mantenimento dell’iscrizione nell’Elenco Mediatori in ossequio al D.M. 150/2023

1 e 2 Luglio 2024

CORSO ON LINE A DISTANZA DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO
PER AVVOCATI MEDIATORI – SCADENZA ISCRIZIONI 24/09/2020

INTEGRAZIONE AVVISO

III AVVISO ORSO ON LINE FORMAZIONE/ AGGIORNAMENTO MEDIATORE CIVILE in partnership con CONCILIUM ADR


ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE
CORSO DI FORMAZIONE PER AVVOCATI MEDIATORI
RETTIFICA DATE EVENTO
17-18 E 19 GIUGNO 2019 e 22 GIUGNO 2019 


ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE

CORSO DI AGGIORNAMENTO per MEDIATORI AVVOCATI
26-27 GENNAIO 2018- FONDAZIONE PARLAVECCHIO


ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE
CORSO DI FORMAZIONE PER AVVOCATI MEDIATORI
21-28 OTTOBRE 2017- FONDAZIONE PARLAVECCHIO

Requisiti stabiliti con delibera del Consiglio dell’Ordine del 19/02/2009

  • Anzianità di almeno 5 anni di iscrizione all’Albo degli Avvocati
  • Comprovata esperienza nelsettore degli arbitrati e/o conciliatori, acquisita anche mediante la partecipazione a corsi di formazione per l’arbitrato o la conciliazione;
  • Avere svolto la funzione di magistrato onorario per almeno 3 anni.

Istanza

Nuova procedura arbitrato forense
art. 1 DL n. 132 del 12.9.2014 convertito in L. n. 162/2014


SEGRETERIA

Segreteria Amministrativa:
Dott.ssa Chantal De Lisi

Telefono: +39 0916122256

E-mail:
mediazione@avvocatipalermo.it

PEC:
mediazione@pecavvpa.it

Apertura al pubblico
Martedi 09:00 – 13:00
Giovedi 09:00 – 13:00

Dati per fatturazione elettronica:

Organismo di Mediazione Forense-Ordine Avvocati Palermo

P.zza V. E. Orlando – Palazzo di Giustizia

90138 Palermo

C.F. 80039590825

P.I.V.A. 06031850826

PEC:  mediazione@pecavvpa.it

CODICE UNIVOCO UFFICIO:  YP5AB5

 

Premio Migliore Pubblicazione in tema di Mediazione  per 3^  edizione dell’evento “FBE ADR AWARDS”-Cerimonia di premiazione Francoforte 27/09/2025 -candidature entro 03/09/2025

Cari Colleghi Mediatori,

la Commissione Mediazione della FBE (Federation des Barreaux d’Europe) ha comunicato che quest’anno, nell’ambito della prossima Assemblea Generale della FBE,  è stato istituito il premio per la “Migliore Pubblicazione in tema di Mediazione” ( “Best Mediation Publication”) ) al fine di dare un riconoscimento pubblico a quei Mediatori che con il loro impegno e con la loro professionalità  abbiano contribuito al progresso, alla diffusione  e alla promozione   dell’istituto della Mediazione e dell’ADR da un punto di vista legale, economico, sociologico, politico e interdisciplinare.

La cerimonia di premiazione si terrà il giorno 27 settembre 2025 a Francoforte in occasione dell’Assemblea Generale del Congresso FBE.

La Commissione Mediazione FBE ha, pertanto, invitato i principali Organismi di Mediazione istituiti dai vari Ordini Forensi nazionali a voler segnalare eventuale/i nominativo/i di Avvocato/i Mediatore/i che siano stati autori di pubblicazioni in materia di Mediazione e ADR.

Si invita a prendere visione del Regolamento  e delle indicazioni relative alla documentazione da fornire per la candidatura.

Nello specifico, i requisiti sono:

  • che il lavoro sia stato pubblicato entro il 31/03/2025
  • che la pubblicazione consista in un contributo accademico originale come un libro, capitolo di libro, articolo di giornale, articolo scientifico, lavoro di ricerca, saggio scientifico o tesi di laurea
  • che il lavoro sia incentrato sul tema della Mediazione e/o ADR

I criteri di valutazione sanno i seguenti:

  • originalità e rilevanza della ricerca
  • Rigore accademico e metodologia
  • Contributo sul campo e implicazioni pratiche
  • Chiarezza e accessibilità del testo
  • Impatto complessivo sullo studio e sulla pratica della Mediazione e dell’ADR

Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il 03/09/2025 alla segreteria di questo organismo di mediazione forense all’indirizzo: mediazione@avvocatipalermo.it utilizzando il  modulo di candidatura fornito dalla Commissione Mediazione FBE e allegando:

  • copia ( .pdf o formato digitale) della pubblicazione
  • breve CV dell’autore della pubblicazione
  • una lettera di accompagnamento che spieghi l’importanza e il contributo della pubblicazione nel campo della Mediazione e dell’ADR.

Questo Organismo di Mediazione provvederà ad inviare le candidature pervenute entro e non oltre il 05/09/2025, termine fissato dalla Commissione Mediazione FBE.

Nell’auspicare la Vs. partecipazione, porgo

Cordiali saluti

Avv. Giuseppe Siino

Responsabile OMF

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI PALERMO
ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE
Iscritto presso il Registro del Ministero della Giustizia il 26/03/2011 al n.196
PALAZZO DI GIUSTIZIA – 90138 PALERMO – Tel. 091.6122256
Sito web: www.avvocatipalermo.it – E-mail: mediazione@avvocatipalermo.it – PEC: mediazione@pecavvpa.it

 

IN EVIDENZA

Ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs.28/2010, all'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti. Considerato che per l'istituto della Mediazione non vige la sospensione feriale delle attività, si avvisa che le domande di mediazione depositate tra la data dell'11 luglio 2024 e il 21 luglio 2024 avranno necessariamente fissato il primo incontro tra le parti nel mese di agosto, in prossimità della settimana di ferragosto. Per tale motivo, si invitano i sigg. Avvocati a depositare domande di mediazione in tale periodo solo ove strettamente necessario in ragione della pendenza di termini di decadenza.